18 giugno 1991
Statuto - 18 giugno 1991
ART. 1
Per inziativa del Comune di Carpi, della Cassa di Risparmio di Carpi e del sig. Alfredo Saltini è costituita l'Associazione Culturale senza fini di lucro, ex Art. 36 e seguenti codice civile, denominata "FONDO LILIANA CAVANI".
L'associazione ha sede in Carpi - C.so A. Pio, 91
ART. 2
L'Associazione ha per fine:
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raccogliere, conservare, mantenere e divulgare l'opera cinematografica, audiovisiva e letteraria della regista Liliana Cavani;
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di raccogliere, conservare e catalogare pubblicazioni, scritti, atti e documenti riguardanti l'opera della regista Liliana Cavani;
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promuovere iniziative che studino, interpretino, approfondiscano l'opera di Liliana Cavani.
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Per realizzare tali finalità l'associazione intende:
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incrementare la documentazione relativa all'opera di Liliana Cavani, già esistente nella sede di Carpi;
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promuovere ricerche originali, tesi di laurea, conferenze e convegni sull'opera e la produzione artistica dell'artista e su temi culturali e cinematografici propri ai fini dell'Associazione;
- favorire ogni altra iniziativa conforme al proprio fine.
-
incrementare la documentazione relativa all'opera di Liliana Cavani, già esistente nella sede di Carpi;
ART. 3
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
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dal fondo di documentazione bibliografica, emerografica, filmografica, videografica, epistolare, relativa a Liliana Cavani:
- da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del suo patrimonio effettuati sia da Enti Pubblici o privati o da persone fisiche.
Proventi dell'Associazione sono:
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la quota associativa
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Le sovvenzioni, contributi e finanziamenti che perverranno da Enti Pubblici, da privati e dagli associati vincolati all'esecuzione di specifici programmi accettati e condivisi.
- Il ricavato delle pubblicazione del fondo.
ART. 8
Il Sindaco o suo delegato assume la carica di Presidente nel Consiglio di Amministrazione
ART. 15
L'Associazione è aperta all'adesione di quanti, persone fisiche o giuridiche, ne condividono le finalità. Gli associati, tutti con parità di diritti si dividono nelle categorie seguenti:
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fondatori (che sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o sono stati dichiarati tali dal Consiglio di amministrazione per l'attività particolarmente intensa svolta in seno all'Associazione)
- Ordinari (che sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, sono ammessi a far parte della stessa).